Sez. 5, Sentenza n. 20370 del 10/04/2015 Cc. (dep. 15/05/2015) Rv. 264078 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Scissione mediante costituzione di una nuova società - Trasferimento a quest'ultima di ingenti risorse - Distrazione - Presupposti - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Integra il fumus del reato di bancarotta per distrazione l'operazione di scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, a favore di altra società alla quale siano conferiti beni di rilevante valore, qualora tale operazione - astrattamente lecita - sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operi la società poi fallita al momento della scissione, nonché di ulteriori operazioni poste in essere a danno della società poi fallita, si riveli volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutele previste dagli artt. 2506 e seg. cod. civ. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie. (Fattispecie in cui la società poi fallita al momento della scissione era stata oggetto di una verifica tributaria, si trovava in stato di insolvenza ed a suo danno erano state effettuate ulteriori operazioni depauperatorie, quali l'affitto di azienda a favore di una terza società per una somma insignificante, mentre la società beneficiaria era ascrivibile ai congiunti dell'amministratore della società poi fallita).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2506, Cod. Civ. art. 2506 bis, Cod. Civ. art. 2506 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)