Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 20 febbraio 1975, causa 64/74
Epigrafe
Nel procedimento 64-74,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz, nella causa dinanzi ad esso pendente tra:
ADOLF REICH, Stoccarda,
e
HAUPTZOLLAMT LANDAU, con l'intervento dell'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, Francoforte sul Meno,
domanda vertente sull'interpretazione di alcune disposizioni del regolamento del Consiglio 30 giugno 1962, n. 54 (GU 1962, n. 54, pag. 1581), e del regolamento della Commissione 25 luglio 1962 n. 87 (GU 1962, n. 66, pag. 1895), relativi all'applicazione del prelievo prefissato per l'importazione di granoturco da uno Stato membro,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; A. M. Donner, R, Monaco (relatore), P. Pescatore, H. Kutscher, M. Sørensen e A. Ó Keeffe, giudici;
avvocato generale: J. P. Warner,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
L'ordinanza di rinvio e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte CEE si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
punto 1
Il 3 ottobre 1963, la ditta Adolf Reich importava nella Repubblica federale di Germania due partite di granoturco da foraggio acquistato in Francia ed espletava le formalità doganali per la loro immissione in libera pratica. A tal fine essa presentava due licenze d'importazione, del 5 e del 13 settembre 1963, nelle quali l'«Einfuhr- und Vorratsstelle» EVSt aveva prefissato il prelievo per le importazioni di granoturco da effettuarsi nel mese di settembre. Nelle licenze era indicato che se le importazioni fossero invece state effettuate nel periodo ottobre-dicembre 1963, sarebbe stato applicato il prelievo praticato nel giorno dell' importazione. All'atto dello sdoganamento, il 3 ottobre 1963, l'ufficio competente fissava, in via temporanea, l'aliquota del prelievo. Conosciuta ufficialmente l'aliquota definitiva, l'ufficio pretendeva il conguaglio e inviava all'attrice un avviso rettificativo il 6 dicembre 1963. La ditta Adolf Reich presentava opposizione avverso detto avviso all'ufficio principale di Landau; respinta l'opposizione, la Reich adiva il Finanzgericht del Rheinland-Pfalz.
Basandosi essenzialmente sul regolamento del Consiglio n. 54/62 e sul regolamento della Commissione n. 87/62, la ditta Reich sosteneva, tra l'altro, che le merci, oggetto delle importazioni controverse, erano state spedite da Mulhouse (Alsazia) il 25 settembre 1963, e per ferrovia avrebbero dovuto pervenire a Wörth, nella Repubblica federale di Germania; a causa di ritardi ferroviari, esse erano giunte a destinazione solo il 3 ottobre 1963. Poiché l'importatore è del tutto estraneo a tale disguido, all'importazione va applicato il prelievo prefissato indicato sulle licenze.
Il Finanzgericht Rheinland-Pfalz ritenendo che, relativamente a questo punto, la controversia pone una questione interpretativa del diritto comunitario, con ordinanza 29 agosto 1974, ha sospeso il procedimento e, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli artt. 7 lett. a) del regolamento del Consiglio 30 giugno 1962, n. 54 (GU delle CC.EE. 1962, pag. 1581) e 9 del regolamento della Commissione 25 luglio 1962, n. 87 (GU delle CC.EE. 1962, pag. 1895) vadano interpretari nel senso che il prelievo fissato in anticipo, in forza dell'art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio 2 aprile 1963, n. 31 (GU delle CC.EE. 1963, pag. 1225), per l'importazione di granoturco da uno Stato membro si applica anche qualora l'operazione non sia stata effettuata nel mese indicato nella domanda, per un motivo che, secondo l'art. 8, n. 3, del regolamento n. 87, giustifica una deroga».
punto 2
Una copia conforme dell'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 6 settembre 1974.
La ditta Adolf Reich, rappresentata dall' avv. Jürgen Gündisch, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Peter Gilsdorf, in qualità di agente, hanno presentato osservazioni scritte in forza dell'art. 20 del protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia CEE.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia CEE › A — Osservazioni della ditta Adolf Reich
paragrafo 1
L'attrice nella causa di merito osserva che sul caso di specie il giudice a quo non ha ritenuto di poter applicare, se non previa sentenza conforme della Corte, le disposizioni dei regolamenti n. 87/62 e n. 54/62 in oggetto, per il fatto che queste disposizioni contemplano gli scambi con i paesi terzi. Tale esitazione è tuttavia eccessiva. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento del Consiglio 2 aprile 1963, n. 31 (GU 1963, n. 59), la disciplina relativa alla prefissazione del prelievo, applicata agli scambi con i paesi terzi, è stata estesa agli scambi intracomunitari.
paragrafo 2
Agendo in tal guisa, il legislatore non si è limitato a rinviare a taluni principi generali di questa disciplina, ma, come si desume dai considerandi del regolamento, specie dal quarto, egli ha inteso confermare implicitamente tutte le specifiche disposizioni emananti dal sistema.
paragrafo 3
Tra queste disposizioni figurano quelle disciplinanti i casi di forza maggiore. Nell'ipotesi opposta, che non è d'altronde confortata dai testi in vigore, le importazioni dagli Stati membri risulterebbero in una situazione di svantaggio rispetto a quelle effettuate dai paesi terzi, e sarebbe quindi violato il principio fondamentale della preferenza comunitaria, sancito dal trattato.
paragrafo 4
In realtà, a fondamento dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 78/63, sta un principio giuridico fondamentale, generalmente riconosciuto, e cioè che la mancata osservanza di un termine, per ragioni di forza maggiore, non può pregiudicare il legittimo interesse del singolo.
paragrafo 5
Dopo aver richiamato la sentenza della Corte nelle cause 4-68 e 11-70, l'attrice nella causa di merito conclude proponendo che la questione deferita vada risolta così come segue:
paragrafo 6
«Il prelievo prefissato, ai sensi dell'art. 2, nn. 1-2 del regolamento del Consiglio 21 aprile 1963, n. 31, (GU 1963, pag. 1225), si applica anche alle importazioni che non hanno potuto essere effettuate durante il mese previsto, in ragione di circostanze che sfuggono al controllo dell' importatore e sono perciò atte a giustificare una deroga».
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia CEE › B — Osservazioni della Commissione delle CC.EE.
punto 1
La Commissione osserva che all'epoca delle importazioni controverse non vigevano prezzi all'interno della Comunità, tanto che il regolamento del Consiglio 30 aprile 1962, n. 19 (GU 1962, n. 30), all'art. 1 ha disposto l'applicazione di in prelievo anche nei rapporti tra gli Stati membri. Questo prelievo, pari alla differenza tra il prezzo d'entrata ed il prezzo franco frontiera dello Stato importatore, era, in forza dell'art. 7, n. 1. quello vigente il giorno dell'importazione. In pari tempo, il legislatore comunitario ha disposto, per motivi d'ordine pratico, che si potesse prefissare il prelievo per gli scambi con i paesi terzi. L'art. 17, n. 2 del suddetto regolamento così dispone:
… il prelievo applicabile nel giorno del deposito della domanda del titolo, modificato in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore alla data prevista per l'importazione, è applicato,… ad una importazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo. In tal caso, al prelievo viene aggiunto un supplemento stabilito contemporaneamente al prelievo stesso».
Come si desume dal primo comma, tale disposizione presuppone che sia indicato nella licenza il «mese previsto» per l'importazione. Questo presupposto si trova poi espressamente formulato nel regolamento della Commissione 25 luglio 1962 n. 87 (GU 1962, n. 66), il cui art. 5, n. 3, precisa che:
«In caso di determinazione anticipata dell'ammontare del prelievo, il titolo d'importazione deve contenere anche le seguenti indicazioni:
a) il mese previsto per l'importazione;
…».
Visto che l'importatore non osserva sempre il termine indicato, il legislatore comunitario è stato indotto a disciplinare l'ipotesi in cui l'importazione viene effettuata dopo la scadenza di tale termine. Invece di modificare il prelievo in relazione al «mese previsto», egli ha stabilito, all'art. 7 del regolamento del Consiglio 30 giugno 1962, n. 54 (GU 1962, n. 54) che:
«Se l'importazione non ha luogo durante il mese indicato all'atto della domanda…:
a) Il prelievo che era applicabile il giorno del deposito della domanda del titolo di importazione viene riveduto in funzione del prezzo di entrata in vigore il giorno dell'importazione
e
b) il supplemento applicabile è quello più elevato, previsto per il prodotto in questione dalla tabella dei regolamenti in vigore il giorno del deposito della domanda del titolo di importazione».
punto 2
D'altronde, al fine di venire informata sull'andamento reale degli scambi sia intracomunitari che con i paesi terzi, la Commissione ha previsto, all'art. 7 del regolamento n. 87/62, che il rilascio delle licenze d'importazione o di esportazione è subordinato al versamento di un deposito cauzionale, che viene incamerato interamente od in parte, qualora l'impegno d'esportare o di importare non sia stato soddisfatto. L'art. 8 dello stesso regolamento precisa che
«nel giudicare se un deposito cauzionale rimane acquisito interamente o in parte, si tiene conto delle circostanze che giustificano un'eccezione».
ed indica al n. 2, in modo non esclusivo, una serie di corcostanze eccezionali che possono costituire «forza maggiore», come è poi stato dichiarato ufficialmente in seguito.
Infine, con riferimento al caso in cui il prelievo viene prefissato, il regolamento n. 87/62 ha aggiunto all'art. 9 che:
«Le disposizioni dell'art. 7 del regolamento n. 54 del Consiglio non sono applicabili se l'importazione non ha avuto luogo nel mese indicato al momento della presentazione della domanda per motivi che giustificano un'eccezione …».
punto 3
La possibilità di prefissare il prelievo è stata poi estesa agli scambi intracomunitari dal regolamento del Consiglio 23 ottobre 1962 n. 130 (GU 1962, n. 106) che, a decorrere dal 1o luglio 1963, è stato sostituito, relativamente a questo settore, dal regolamento del Consiglio 2 aprile 1963, n. 31, (GU 1963, n. 59), che all'art. 2, nn. 1 e 2, dispone che:
«1. In deroga all'art. 17, paragrafo 1, del regolamento n. 19 del Consiglio, il prelievo applicabile all'atto dell'importazione, in provenienza dagli Stati membri … è fissato in anticipo, a richiesta dell'interessato, da presentarsi al momento del deposito della domanda del titolo, per una importazione da effettuare nel periodo di validità del titolo stesso.
2. In tal caso, l'ammontare del prelievo è uguale a quello, applicabile il giorno del desposito della domanda del titolo d'importazione, modificato, all'occorrenza, in funzione:
a) del prezzo di entrata … vigente nello Stato membro importatore nel mese dell'importazione …».
Avendo cosi passato in rassegna la normativa comunitaria in materia, la Commissione ritiene opportuno passare all'esame del proprio regolanento 10 ottobre 1963, n. 111/63, che, pur se entrato in vigore dopo la data delle importazioni controverse, fornisce, secondo il suo parere, elementi utili di valutazione nel caso di specie. Tale regolamento, che emenda il regolamento n. 87-62 per quanto riguarda depositi cauzionali, dispone, all'art. 3 che, quando l'importazione o l'esportazione non possono essere effettuate durante il periodo di validità della licenza, per causa di forza maggiore, sono possibili due soluzioni: o l'impegno di importare o di esportare è annullato e la cauzione non viene incamerata, oppure la validità del titolo è prorogata. In quest'ultima ipotesi, l'applicazione del prelievo alle importazioni da uno Stato membro, segue la prassi generale, secondo cui il prelievo prefissato è riveduto in funzione del prezzo d'entrata in vigore «nel mese dell'importazione».
D'altro canto, l'art. 4 dello stesso regolamento riconosce implicitamente che, nelle ipotesi di cui sopra, le disposizioni dell'art. 7, lettera b) del regolamento n. 54 sono applicabili o, più precisamente, che la causa di forza maggiore non costituisce ostacolo a che il prelievo prefissato sia calcolato in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese effettivo dell' importazione.
punto 4
Ciò premesso, la Commissione prende posizione sulla questione deferita, osservando fra l'altro che il problema sollevato dalla presente controversia non può venir risolto sulla base delle disposizioni relative agli scambi con i paesi terzi. Tali disposizioni disciplinano situazioni diverse dal caso di specie. Il combinato disposto dell'art. 9 del regolamento n. 87/62, e dell'art. 7 del regolamento n. 54/62, contempla il caso in cui, per cause di forza maggiore, l'importatore non ha potuto osservare il termine indicato, allorché la licenza non è ancora scaduta, che per la singola operazione è tassativo. Nella presente causa, le importazioni in questione sono state effettuate proprio in un periodo in cui il diritto d'importare ad un prelievo prefissato era estinto. È innegabile che la licenza di importazione era valida fino al dicembere 1963. Tuttavia non si devono confondere due aspetti distinti che si ritrovano in ogni licenza d'importazione: in primo luogo il diritto e l'obbligo d'importare durante un periodo determinato ed in secondo luogo, il diritto all'applicazione, durante un periodo determinato, di un prelievo prefissato. I due diritti e, del pari, i due aspetti della licenza hanno normalmente la stessa durata, salvo in alcuni casi, come nella fattispecie, in cui la durata del diritto a fruire del prelievo prefissato era limitata al 30 settembre 1963.
Dato che le norme relative alla prefissazione del prelievo negli scambi intracomunitari non contemplano l'impegno per l'importatore di indicare il «mese previsto per l'importazione», la disciplina in questione è completamente diversa, in guisa che non è possibile applicare, per analogia, l'art. 9 del regolamento n. 87/62.
La questione deferita dal giudice a quo si presenta quindi formulata in maniera imprecisa. Il problema da risolvere è piuttosto quello di accertare se le disposizioni comunitarie relative alla prefissazione del prelievo negli scambi fra gli Stati membri, in particolare quelli di cui al regolamento n. 31/63, consentano, nell'ipotesi in cui l'importatore non abbia potuto osservare tale termine per cause di forza maggiore, l'applicazione del prelievo prefissato, riveduto, in tal caso, in funzione del prezzo d'entrata in vigore il giorno dell'importazione.
Visto il testo delle disposizioni vigenti, la soluzione da darsi può essere soltanto negativa. Fintantoché il diritto comunitario non aveva previsto che la durata della licenza potesse essere prorogata per causa di forza maggiore, all'importatore sarebbe rimasta una sola possibilità: rinunciare all'importazione, pur fruendo della restituzione del deposito cauzionale. L'interessato avrebbe potuto naturalmente, grazie ad una nuova licenza realizzare l'importazione alle condizioni praticate in quel momento.
La Commissione riconosce tuttavia che questa soluzione è poco soddisfacente sotto il profilo equitativo, a causa degli inconvenienti che provocherebbe all'importatore.
Onde porre rimedio a tali inconvenienti, il regolamento n. 111/63 ha tassativamente prevista la possibilità di una proroga del titolo d'importazione; anche se entrato in vigore il 1o novembre 1963, cioè posteriormente alla data dell'importazione controversa, ci si deve chiedere se, in via del tutto straordinaria, non possa applicarsi retroattivamente a tali importazioni, in guisa da garantire la parità di trattamento tra importatori.
La Commissione invita la Corte a voler vagliare tale prospettiva, fondata non soltanto su motivi di equità, ma anche su principi del diritto, quali quello della «proporzionalità» e della «parità degli oneri».
La Commissione conclude proponendo che la questione deferita vada risolta nel senso che:
«Il combinato disposto dell'art. 9 del regolamento della Commissione n. 87 e dell'art. 7, lett. a) del regolamento del Consiglio n. 54, non trova applicazione nelle ipotesi in cui il prelievo per l'importazione di granoturco da un altro Stato membro sia stato prefissato, a norma dell'art. 2 del regolamento del Consiglio n. 31/63 e nell'ipotesi in cui l'importazione sia stata effettuata soltanto dopo la scadenza del termine di validità della prefissazione per uno dei motivi di cui all'art, n. 3, del regolamento n. 87. Stando così le cose, è cionondimento conforme ai principi di equità accordare, previa domanda dell'interessato, una proroga del termine di cui sopra, e quindi applicare l'aliquota di prelievo prefissato, riveduto in funzione del prezzo d'entrata in vigore almeno nel periodo in cui la merce è stata effettivamente importata».
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia CEE › III — Fase orale
paragrafo 1
La ditta Adolf Reich e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto le loro osservazioni orali all'udienza del 15 gennaio 1975.
paragrafo 2
Dalle argomentazioni svolte nel corso di tale udienza non sono insorti elementi nuovi rispetto a quelli già svolti durante la fase scritta.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 4 febbraio 1975.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 29 agosto 1974, pervenuta in cancelleria il 6 settembre 1974, il Finanzgericht Rheinland-Pfalz ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione relativa all'interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 30 giugno 1962, n. 54 (GU 1962, n. 54) e del regolamento della Commissione 25 luglio 1962, n. 87 (GU 1962, n. 66).
Si chiede alla Corte se il prelievo prefissato, in forza dell'art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio 2 aprile 1963, n. 31 (GU 1963, n. 59), per l'importazione di granoturco da uno Stato membro si debba applicare anche qualora l'operazione non sia stata effettuata nel mese indicato nella domanda, essendosi verificata una delle ipotesi derogatorie contemplate dall'art. 8, n. 3, del regolamento n. 87/62. La questione è stata sollevata nel corso di una controversia vertente sul rifiuto da parte delle autorità doganali tedesche d'applicare il prelievo prefissato ad un'importazione di granoturco dalla Francia che avrebbe dovuto effettuarsi entro il 30 settembre, ma che in realtà è avvenuta il 3 ottobre 1963.
L'interessato contesta la fondatezza di tale rifiuto, assumendo che del ritardo nelle importazioni sono responsabili i servizi ferroviari e non l'importatore.
punto 2
In forza della norma generale enunciata all'art. 17, n. 1, del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19 (GU 1962, pag. 933), l'importo del prelievo, sia per gli scambi intracomunitari che per quelli con i paesi terzi, «è quello applicabile nel giorno dell'importazione».
Tuttavia, per quanto riguarda l'importazione di cereali dai paesi terzi, il n. 2 dello stesso articolo prevede la possibilità per l'importatore di chiedere che il prelievo sia fissato in anticipo; in questo caso «il prelievo applicabile il giorno del deposito della domanda del titolo, modificato in funzione del prezzo di entrata che sarà in vigore alla data prevista per l'importazione, è applicato … ad un'importazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo».
Una tale possibilità è stata estesa, a condizioni analoghe, alle importazioni di cereali dagli Stati membri, in forza del regolamento del Consiglio 23 ottobre 1962, n. 130 (GU 1962, pag. 2555); a decorrere dal 1o luglio 1963, tale estensione è stata disciplinata dal regolamento del Consiglio n. 31/63.
L'operatore può fruire del prelievo prefissato soltanto se effettua l'importazione nel termine previsto nella licenza; l'inosservanza del termine comporta normalmente l'applicazione del prelievo calcolato in base alla norma generale di cui all'art. 17, n. 1, già menzionato.
Per quanto concerne le importazioni di cereali dai paesi terzi, il regolamento del Consiglio 30 giugno 1962, n. 54, ha espressamente precisato, all'art. 7, lettera a), che, in caso di inosservanza del termine, «il prelievo che era applicabile il giorno del deposito della domanda … viene riveduto in funzione del prezzo di entrata in vigore il giorno dell'importazione».
Poiché nel sesto considerando è stato stabilito «che è nondimeno opportuno adottare una regolamentazione speciale per casi particolari», il regolamento della Commissione n. 87/62 esclude, all'art. 9, l'applicazione dell'art. 7 di cui sopra «per motivi che giustificano un'eccezione a norma dell'art. 8, nn. 2 e 3 del presente regolamento».
Va osservato però che l'art. 7 del regolamento n. 54/62 ha ad oggetto unicamente le importazioni di cereali dai paesi terzi; quindi la deroga apportata dall'art. 9 del regolamento n. 87/62 era prevista solo per queste importazioni ed esulavano da tale disciplina le importazioni dagli Stati membri, effettuate in ritardo.
Pertanto, nel caso di specie, si deve esaminare se ed in qual misura l'ipotesi eccezionale, contemplata dal regolamento n. 87/62 nel settore degli scambi con i paesi terzi, possa valere anche per gli scambi con altri Stati membri.
punto 3
Dal sesto e settimo considerando del regolamento n. 87/62 si desume che per motivi di equità si è ritenuto opportuno prevedere l'ipotesi di forza maggiore nella disciplina speciale elaborata per le importazioni di cereali dai paesi terzi; tale criterio equitativo è valido anche per le importazioni dai paesi membri.
Il regolamento n. 111/63 della Commissione, del 1o ottobre 1963 (GU 1963, pag. 2490), entrato in vigore solo il 1o novembre successivo, dimostra che nulla osta a che anche per gli scambi intracomunitari, in caso di controversie insorte nel periodo in esame per ritardi dovuti a fatti eccezionali, si segua per analogia il criterio adottato per gli scambi con i paesi terzi.
punto 4
In un'ipotesi quale quella del caso di specie, la nozione di forza maggiore esclude che l'inosservanza del termine previsto nella licenza implichi l'estinzione del diritto al prelievo prefissato, a condizione però che il ritardo nell'importazione sia dovuto a circostanze eccezionali e non possa venir imputato a negligenza dell'importatore che non ha usato la normale prudenza nello stipulare contratti d'acquisto o di trasporto, oppure nel tirare in ballo la responsabilità del trasportatore.
punto 5
Si deve quindi concludere nel senso che il prelievo prefissato, ai sensi dell'art. 2, nn. 1 e 2 del regolamento del Consiglio n. 31/63, per un'importazione di granoturco da uno Stato membro, è applicabile a detta importazione anche se quest'ultima non viene effettuata nel corso del mese indicato nella domanda di licenza, qualora il ritardo non sia imputabile al comportamento dell'importatore od a circostanze che un importatore prudente avrebbe potuto prevedere, ma sia dovuta a cause di forza maggiore, quali quelle contemplate all' art. 8, n. 3, del regolamento n. 87/62.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 6
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz, con ordinanza 29 agosto 1974, afferma per diritto:
Il prelievo prefissato a mente dell'art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio 2 aprile 1963, n. 31, per un'importazione di granoturco da uno Stato membro, si applica anche se quest'ultima non viene effettuata nel corso del mese indicato nella domanda del titolo, qualora il ritardo non sia imputabile al comportamento dell'importatore o non sia dovuto a circostanze che un importatore prudente avrebbe potuto prevedere, ma sia dovuto a cause di forza maggiore, quali quelle contemplate all'art. 8, n. 3, del regolamento della Commissione 25 luglio 1962, n. 87.
Firme
Lecourt
Mertens de Wilmars
Mackenzie Stuart
Donner
Monaco
Pescatore
Kutscher
Sørensen
Ó Keeffe
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 20 febbraio 1975.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt