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Sez. 2, Sentenza n. 1519 del 21/05/1971 (Rv. 351875 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - ORDINE DI INTEGRAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1971-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351875-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - ORDINE DI INTEGRAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

Qualora la decisione impugnata con ricorso per Cassazione sia stata pronunziata in cause tra loro dipendenti (in quanto l'accoglimento di una delle domande costituisce il presupposto logico giuridico imprescindibile dell'accoglimento dell'altra, proposta nei confronti della parte ricorrente), e la parte costituita non provveda alla integrazione del contraddittorio, disposta dalla Corte suprema con termine perentorio, il ricorso stesso deve dichiararsi inammissibile. (Conf 1407'70, mass n 347198).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)