Sez. 2, Sentenza n. 1407 del 12/09/1970 (Rv. 347198 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - ORDINE DI INTEGRAZIONE DA PARTE DELLA CASSAZIONE - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - ORDINE DI INTEGRAZIONE DA PARTE DELLA CASSAZIONE - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
E inammissibile il ricorso per Cassazione, allorche, vertendosi in ipotesi di causa inscindibile (nella specie, giudizio di divisione ereditaria), non sia stato ottemperato alla ordinanza della Corte suprema per la integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)