Sez. 2, Sentenza n. 12557 del 25/11/1992 (Rv. 479708 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - In genere | "Actio negatoria servitutis" - Esperibilità da parte dell'amministratore del condominio - Autorizzazione dell'assemblea o mandato espresso dei singoli condomini - Necessità.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - In genere
L'esperibilità da parte dell'amministratore di un condominio della "actio negatoria servitutis" richiede, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., l'autorizzazione dell'assemblea o il mandato espresso dei singoli condomini, vertendosi in tema di azione a carattere reale, con finalità non meramente conservative, che esula dalle normali attribuzioni dell'amministratore stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)