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Sez. 2, Sentenza n. 12557 del 25/11/1992 (Rv. 479708 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - In genere | "Actio negatoria servitutis" - Esperibilità da parte dell'amministratore del condominio - Autorizzazione dell'assemblea o mandato espresso dei singoli condomini - Necessità.
Stato
decisa il 1992-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479708-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - In genere

L'esperibilità da parte dell'amministratore di un condominio della "actio negatoria servitutis" richiede, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., l'autorizzazione dell'assemblea o il mandato espresso dei singoli condomini, vertendosi in tema di azione a carattere reale, con finalità non meramente conservative, che esula dalle normali attribuzioni dell'amministratore stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)