Sez. U, Ordinanza n. 25764 del 02/12/2011 (Rv. 620164 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | CERTALEX - Azione risarcitoria proposta contro la P.A. per danni provocati al privato da fauna selvatica - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Spetta al giudice ordinario la cognizione della domanda promossa dal privato per conseguire dalla P.A. il risarcimento dei danni da esso subiti dall'improvviso attraversamento della sede stradale da parte di fauna selvatica. Nè la giurisdizione del giudice amministrativo può trovare fondamento nel testo dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, perché detta norma - la quale prevede che quando è chiesto al giudice amministrativo, facendosi valere un interesse legittimo, l'annullamento del provvedimento amministrativo, alla domanda principale d'annullamento può essere cumulata una domanda di risarcimento del danno, in tal modo evitandosi la necessità del doppio processo - non opera allorchè, come nella specie, difettando un provvedimento amministrativo, manchi una domanda d'annullamento, ed il privato proponga esclusivamente una domanda di risarcimento del danno nei confronti della P.A. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 bis com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)