Sez. U, Sentenza n. 10701 del 10/05/2006 (Rv. 588381 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Legge della Regione Umbria n. 39 del 1984 - Fondi danneggiati dalla fauna selvatica - Indennizzo - Liquidazione - Potere discrezionale della P.A. - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'esatta determinazione dell'indennizzo dovuto al proprietario di un terreno coltivato danneggiato dalla fauna selvatica, ai sensi della legge reg. dell'Umbria 13 agosto 1984, n. 39, trattandosi di un indennizzo riconosciuto direttamente dalla legge e da liquidarsi secondo parametri prefissati: l'art. 4 della legge reg., infatti, nell'indicare i criteri per la determinazione dell'importo dovuto, non attribuisce alcun potere discrezionale alla P.A., la quale deve compiere soltanto una stima di carattere tecnico, volta ad individuare il primo prezzo del nuovo raccolto dei prodotti agricoli danneggiati.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 26 CORTE COST., Legge Reg. Umbria 13/08/1984 num. 39 art. 3, Legge Reg. Umbria 13/08/1984 num. 39 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)