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Sez. 3, Sentenza n. 3316 del 27/10/1972 (Rv. 361141 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - CRITERI EQUITATIVI - METODO DI CAPITALIZZAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE - SCELTA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1972-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361141-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - CRITERI EQUITATIVI - METODO DI CAPITALIZZAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE - SCELTA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui Esercizio e insindacabile in Sede di legittimita, scegliere, per la misura del danno da invalidita permanente, tra la liquidazione equitativa ed il metodo della capitalizzazione in uso per le rendite vitalizie, poiche anche quest'ultima e affidata ad un mero calcolo di probabilita, in ordine alla durata della vita del soggetto, basata sul dato statistico, cui si aggiunge l'incognita della variabilita del reddito nel periodo di probabile sopravvivenza. (Conf 1619'70, mass n 347532).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2057, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)