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Sez. 3, Sentenza n. 1619 del 19/09/1970 (Rv. 347532 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL DANNO - SCELTA TRA CRITERIO EQUITATIVO E CAPITALIZZAZIONE PER LE RENDITE VITALIZIE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1970-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347532-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL DANNO - SCELTA TRA CRITERIO EQUITATIVO E CAPITALIZZAZIONE PER LE RENDITE VITALIZIE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Spetta al potere discrezionale del giudice del merito la scelta, per la misura del danno da invalidita permanente, tra la liquidazione equitativa e il metodo della capitalizzazione in uso per le rendite vitalizie, poiche anche quest'ultima e affidata ad un mero calcolo di probabilita, in ordine alla durata della vita del soggetto, basata sul dato statistico, cui si aggiunge l'incognita della variabilita del reddito nel periodo di probabile sopravvivenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2057

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)