Sez. L, Sentenza n. 7761 del 24/06/1992 (Rv. 477906 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Ricongiunzione dei periodi assicurativi | Domanda - presentazione - Decorrenza degli effetti - Data di ricezione da parte dell'ente competente e non di altro ente indicato per errore come destinatario - Rilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Ricongiunzione dei periodi assicurativi
In relazione alla disciplina dettata dalla legge n. 29 del 1979 in tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi, la decorrenza degli effetti derivanti dalla presentazione della domanda prevista dall'art. 2 della stessa legge (attinenti agli adempimenti previsti dall'art. 5 e alla determinazione dei parametri necessari per la quantificazione della riserva matematica e della misura della pensione) può essere riferita solo alla data di ricezione di detta domanda da parte dell'ente previdenziale destinatario, non potendo essere riconosciuta alcuna rilevanza alla precedente presentazione della domanda stessa, per errore, ad altro ente previdenziale, e alla segnalazione di tale errore da parte del patronato che assiste l'assicurato.
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)