Sez. L, Sentenza n. 3741 del 11/04/1998 (Rv. 514447 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Presentazione della domanda ad ente non competente - Segnalazione dell'errore all'ente competente - Efficacia di una domanda di ricongiunzione - Sussistenza - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
La segnalazione, da parte di un patronato, munito per legge della rappresentanza degli assicurati (art. 1 del D.Lgs. C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804), ad un ente previdenziale (nella specie l'INPS) dell'avvenuto inoltro per errore ad un diverso ente di una domanda di ricongiunzione assicurativa a norma della legge 7 febbraio 1979 n. 29 può essa stessa integrare la prescritta domanda, se sono desumibili le diverse gestioni che debbano far confluire i contributi per la ricongiunzione, mentre non costituisce elemento ostativo la mancata precisazione dei anche se non sono precisati i periodi relativi, dovendosi presumere che la domanda sia riferita a tutti i contributi versati presso le varie gestioni interessate, dato che in base all'art. 4 della legge citata la facoltà di riscatto, salvo eccezioni, può essere esercitata una sola volta, e considerato che il primo adempimento della gestione accentratrice consiste proprio nella richiesta agli altri enti degli elementi necessari per la costituzione dell'unitaria posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 art. 1 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)