Sez. 1, Sentenza n. 1444 del 11/05/1968 (Rv. 333095 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - CURATORE FALLIMENTARE - - E TERZO.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - CURATORE FALLIMENTARE - - E TERZO.*
Poiche il curatore e terzo rispetto agli Atti compiuti dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, colui che ha acquistato beni da un imprenditore successivamente dichiarato fallito non puo opporre al fallimento la simulazione del prezzo della vendita e, di conseguenza, non puo essere ammesso a provare tale simulazione. Questo principio, essendo di carattere generale, e applicabile in tutti i casi in cui venga opposto al fallimento l'accordo simulatorio sul prezzo della vendita e, in particolare, nel caso di domanda del curatore per la declaratoria di nullita della vendita in quanto costituente donazione indiretta od aumento della dote ad opera del marito. (V. Sulla prima parte, 2236-65 e 521-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)