Sez. 3, Sentenza n. 3787 del 30/12/1971 (Rv. 355627 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI CREDITORI - DEL TITOLARE APPARENTE - INOPPONIBILITA - RISPETTO AL FALLIMENTO - OPPONIBILITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI CREDITORI - DEL TITOLARE APPARENTE - INOPPONIBILITA - RISPETTO AL FALLIMENTO - OPPONIBILITA - ESCLUSIONE.*
La disposizione di cui al primo comma dell'art 1416 cod civ, prevede la inopponibilita della simulazione ai creditori del titolare apparente che abbiano compiuto Atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato: non potendosi ammettere che si sia voluto adottare nei confronti dei creditori riuniti nella procedura fallimentare un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per i creditori individuali, deve ritenersi inopponibile la simulazione al fallimento, anche in Mancanza di una specifica norma che regoli i rapporti nei confronti di questo. (V 3723'69; mass n 343971, 1444'68; mass n 333095, 2815'66; mass n (325368, 2236'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1416
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)