Sez. 6, Sentenza n. 1801 del 03/12/2025 Ud. (dep. 16/01/2026) Rv. 289221-01
NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' A REGIME INTERMEDIO - IN GENERE | Decreto di latitanza - Erroneità - Conoscenza del processo comunque acquisita - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Fattispecie.
NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' A REGIME INTERMEDIO - IN GENERE
L'erronea dichiarazione di latitanza non è causa di nullità assoluta per omessa citazione dell'imputato, ma di nullità a regime intermedio, nel caso in cui, all'irregolarità delle notifiche, non si accompagna l'effettiva ignoranza della "vocatio in ius", per avere l'imputato comunque acquisito conoscenza della pendenza del processo a suo carico. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che, nonostante l'avvenuta notifica al difensore d'ufficio dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti successivi per effetto di dichiarazione di latitanza erroneamente effettuata, aveva preso parte al processo, senza dedurre invalidità alcuna, neppure con l'atto di appello).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)