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Sez. 3, Sentenza n. 1621 del 30/09/2015 Ud. (dep. 18/01/2016) Rv. 266687 - 01

NULLITÀ - IN GENERE | Erronea dichiarazione di latitanza antecedente all'esercizio dell'azione penale - Mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato - Conseguenze - Nullità degli atti successivi - Restituzione degli atti al P.M. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266687-01

NULLITÀ - IN GENERE

L'erronea dichiarazione di latitanza intervenuta antecedentemente all'esercizio dell'azione penale determina la nullità assoluta ed insanabile di tutti gli atti successivi, con conseguente regressione del procedimento e restituzione degli atti al pubblico ministero ove l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato le sentenze di primo e secondo grado emesse nei confronti di uno straniero espulso dal territorio dello Stato ed accompagnato alla frontiera prima dell'emissione della misura cautelare nei suoi confronti, al quale, dopo l'erronea dichiarazione di latitanza, era stato nominato un difensore di ufficio che aveva ricevuto, quale domiciliatario "ex lege", la notificazione degli atti successivi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)