Sez. 3, Sentenza n. 9161 del 10/12/1987 (Rv. 456388 - 01)
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE DOVUTA EX ART. 69 DELLA PREDETTA LEGGE - OPPONIBILITÀ DEL RELATIVO CREDITO IN COMPENSAZIONE AL CREDITO DEL LOCATORE PER CANONI DOVUTI E NON CORRISPOSTI - CONDIZIONI - ESIGIBILITÀ DEL CREDITO OPPOSTO IN COMPENSAZIONE AL MOMENTO DELLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE DOVUTA EX ART. 69 DELLA PREDETTA LEGGE - OPPONIBILITÀ DEL RELATIVO CREDITO IN COMPENSAZIONE AL CREDITO DEL LOCATORE PER CANONI DOVUTI E NON CORRISPOSTI - CONDIZIONI - ESIGIBILITÀ DEL CREDITO OPPOSTO IN COMPENSAZIONE AL MOMENTO DELLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA.*
Nel giudizio di risoluzione del rapporto di locazione (o di recesso) di un immobile di uso non abitativo il credito del conduttore per l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex art. 69 della legge n. 392 del 1978, non può essere opposto in compensazione al credito del locatore per canoni dovuti e non corrisposti, essendo privo del requisito della esigibilità di cui all'art. 1243 cod. civ. al momento della pronuncia della sentenza, atteso che il suo pagamento costituisce solo una condizione di procedibilità dell'Azione esecutiva del locatore e diviene esigibile solo quando quest'ultimo provveda ad eseguire la sentenza di rilascio dell'immobile locato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)