Sez. 3, Sentenza n. 703 del 21/01/1995 (Rv. 489825 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Debito di valuta - Maggior danno ex art. 1224 comma secondo cod. civ. - Diritto del conduttore - Condizioni - Utilizzazione dell'immobile da parte del conduttore - Mora del locatore - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE
L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex art. 69 della legge sull'equo canone costituisce debito di valuta. Ne deriva che il conduttore ha diritto al "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224 comma 2 cod. civ., solo previa costituzione in mora del locatore e l'allegazione degli elementi di valutazione di tale maggior danno. La messa in mora del locatore è esclusa quando il conduttore continua a detenere l'immobile utilizzandolo, sia pure in attesa della determinazione dell'indennità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)