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Sez. L, Sentenza n. 8310 del 08/07/1992 (Rv. 478086 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Disciplina ex art. 5, comma tredicesimo, d.l. n. 463 del 1983 - Determinazione dei compensi spettanti ai medici di controllo dell'I.N.P.S. - Estensione ai medici incaricati dalla U.S.L. - Esclusione -
Stato
decisa il 1992-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478086-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità

La disposizione dell'art. 5, comma tredicesimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983), nella parte in cui prevede la determinazione, oltre che delle modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti, dei compensi spettanti ai medici mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, riguarda esclusivamente il servizio di controllo gestito dall'INPS, di cui al precedente dodicesimo comma dello stesso articolo, e non anche il servizio di controllo affidato alle Unità Sanitarie Locali, per il quale la disciplina relativa alle prestazioni dei medici incaricati delle visite di controllo dello stato di malattia dei lavoratori è stabilita dalle convenzioni di cui ai commi nono e decimo del medesimo art. 5.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)