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Sez. 1, Sentenza n. 39573 del 15/04/2019 Cc. (dep. 26/09/2019) Rv. 276877 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca del profitto del reato – Incorporazione della persona giuridica direttamente giovatasi della condotte illecite – Estensione della confisca in danno della incorporante – Effettivo vantaggio della incorporante – Necessità – Fatti interruttivi del nesso causale tra l’originario beneficio e l’incorporazione – Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276877-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

Ai fini dell'estensione della confisca del profitto del reato dalla persona giuridica direttamente giovatasi delle condotte illecite a quella che l'abbia successivamente incorporata, è necessario che anche in capo a quest'ultima sussista un effettivo vantaggio, da determinarsi in applicazione del principio generale di cui all'art. 41 cod. pen., con la conseguenza che la confisca è preclusa qualora emergano fatti sopravvenuti ed indipendenti dalla incorporante idonei ad interrompere il nesso causale tra il beneficio obiettivo conseguente alle attività "contra legem" e l'atto di incorporazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice dell'esecuzione che, nel respingere l'opposizione al provvedimento di rigetto della richiesta di una banca di revocare la confisca del profitto, disposta a suo carico in relazione a reati di "market abuse" commessi dal funzionario di altro istituto di credito incorporato, aveva ritenuto sussistente il requisito del vantaggio in considerazione del risanamento del bilancio della società incorporata conseguente a detta illecita condotta, omettendo di considerare che l'incorporazione era avvenuta sei anni dopo e che in tale periodo si erano verificate nell'incorporata condotte di "mala gestio" potenzialmente suscettibili di aver disperso le obiettive utilità derivanti dai reati stessi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 240 com. 2 lett. 1)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)