Sez. 5, Sentenza n. 4064 del 27/10/2015 Cc. (dep. 29/01/2016) Rv. 265498 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Estensione nei confronti della società incorporante - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, disposto nei confronti della società incorporata, può essere esteso alla società incorporante purché si abbia riguardo alla tutela dei terzi di buona fede, estranei al reato. A tal fine occorre verificare, sul piano oggettivo, se attraverso la fusione per incorporazione, la società incorporante abbia conseguito vantaggi o, comunque, apprezzabili utilità, e su quello soggettivo, se, all'atto della fusione, essa non fosse in condizioni di buona fede, cioè se conoscesse o fosse in condizioni di conoscere, attraverso l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, che la società incorporata si era avvantaggiata del profitto derivante dai reati per i quali sia stata disposta la misura cautelare. (Fattispecie in cui la S.C., ha annullato con rinvio la decisione di rigetto della richiesta di revoca del sequestro finalizzato alla confisca, disposto in ordine a reati di 'market abusè, in quanto fondata unicamente sulla base dell'art. 2504 bis cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 2 n. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 29, Cod. Civ. art. 2504 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)