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Sez. 2, Sentenza n. 12256 del 03/12/1997 (Rv. 510668 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510668-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

La parte che domanda il risarcimento del danno da fatto illecito non può limitarsi ad invocare la liquidazione equitativa del danno da parte del giudice, ma è necessario che essa fornisca la prova del danno indicando le componenti di esso, potendo il giudice procedere alla relativa liquidazione equitativa in caso di impossibilità o di grave difficoltà di dimostrare la misura del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)