Sez. 3, Sentenza n. 15249 del 29/10/2002 (Rv. 558081 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Magistrato collocato a riposo dopo la deliberazione - Sottoscrizione della sentenza - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità della pronuncia - Configurabilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
La mancata sottoscrizione della sentenza da parte di un magistrato collocato a riposo successivamente alla deliberazione costituisce motivo di nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ., attesa la natura eccezionale della norma di cui all'art. 132 comma secondo stesso codice (a mente della quale, se il giudice non può sottoscrivere la sentenza "per morte o altro impedimento", questa è sottoscritta dal componente più anziano del collegio), tale, cioè, da non consentire alcuna interpretazione estensiva della locuzione "altro impedimento", che non si realizza, pertanto, con la semplice collocazione a riposo del magistrato tenuto alla sottoscrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)