Sez. 4, Sentenza n. 810 del 10/11/1988 Ud. (dep. 23/01/1989) Rv. 180251 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - CASO FORTUITO - PERDITA DEL CONTROLLO DEL VEICOLO PER IMPROVVISO MALORE - OBBLIGO DI ALLEGAZIONE DI ELEMENTI SPECIFICI DA PARTE DEL CONDUCENTE - SUSSISTENZA - MANCANZA DI ALLEGAZIONE - PRESUNZIONE DI CONDOTTA COSCIENTE E VOLONTARIA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - CASO FORTUITO - PERDITA DEL CONTROLLO DEL VEICOLO PER IMPROVVISO MALORE - OBBLIGO DI ALLEGAZIONE DI ELEMENTI SPECIFICI DA PARTE DEL CONDUCENTE - SUSSISTENZA - MANCANZA DI ALLEGAZIONE - PRESUNZIONE DI CONDOTTA COSCIENTE E VOLONTARIA.*
In tema di reato colposo nel corso della circolazione stradale non basta che il conducente assuma di aver perduto il controllo del veicolo per un improvviso malore e quindi è configurabile l'ipotesi del caso fortuito perché il giudice sia tenuto a svolgere accertamenti per stabilire le effettive condizioni di salute al momento del fatto, dovendo presumersi, in Mancanza di allegazione di elementi specifici, che la condotta del soggetto, normalmente capace, sia riferibile ad un'Azione cosciente e volontaria e, quindi, liberamente determinata.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)