Sez. 4, Sentenza n. 1945 del 14/11/1989 Ud. (dep. 12/02/1990) Rv. 183304 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALE - CASO FORTUITO - IMPROVVISO MALORE - INCIDENZA SULL'IMPUTABILITÀ - RAVVISABILITÀ - PROVA - ONERE A CARICO DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - ONERE DI ALLEGAZIONE E DI INDICAZIONE - SUSSISTENZA - MANCANZA O INSUFFICIENZA - CONSEGUENZE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALE - CASO FORTUITO - IMPROVVISO MALORE - INCIDENZA SULL'IMPUTABILITÀ - RAVVISABILITÀ - PROVA - ONERE A CARICO DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - ONERE DI ALLEGAZIONE E DI INDICAZIONE - SUSSISTENZA - MANCANZA O INSUFFICIENZA - CONSEGUENZE.*
In tema di reati colposi connessi alla circolazione stradale, poiché, il malore improvviso incide sull'imputabilità, non rientrando nella categoria giuridica del caso fortuito, deve essere accertato d'ufficio dal giudice e non provato dall'imputato. Costui, tuttavia, ha l'Obbligo di allegazione e di indicazione degli elementi specifici di valutazione su cui l'assunto si fonda. Ne consegue, pertanto, che in caso di dubbio è consentita la pronuncia di una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove. (V mass n 177092; (V mass n 180251; (V mass n 181539; (V mass n 146695; (V mass n 133273; (V mass n 128845).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 45, Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)