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Sez. 5 - , Ordinanza n. 11064 del 19/04/2019 (Rv. 653546 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazi doganali - Determinazione valore delle merci - Corrispettivi e diritti di licenza - Inclusione - Presupposti.
Stato
decisa il 2019-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653546-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di dazi doganali, ai fini della determinazione del valore delle merci importate, a norma dell'art. 32 del Regolamento del Consiglio CEE n. 2913 del 1992, come attuato dagli artt. 157, 159 e 160 del Regolamento della Commissione CEE n. 2454 del 1993, i corrispettivi o i diritti di licenza devono essere aggiunti al valore della transazione solo ove essi non siano stati inclusi nel prezzo ed il relativo pagamento, riferito alle merci oggetto di valutazione, costituisca una condizione della vendita delle merci, in quanto – come stabilito della Corte di giustizia con sentenza 9 marzo 2017, in causa C-173/15 – la corresponsione del prezzo riveste una importanza tale per il venditore che, in mancanza, questi non sarebbe disposto a cedere.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 157, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 159, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 160, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)