Sez. 5, Sentenza n. 15162 del 30/06/2006 (Rv. 591487 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle liti pendenti ex art. 2 quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Avviso di liquidazione - Notificazione - Termine.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'avviso di liquidazione per la riscossione delle somme dovute a seguito della presentazione della domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti, ai sensi dell'art. 2 quinquies del d.l. 30 settembre 1994 n. 564, convertito dalla legge n. 656 del 1994, deve essere notificato, a norma del comma 2 della medesima disposizione, entro il termine del 31 dicembre 1995 e non del 31 dicembre 1996, previsto dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 591 del 1994, che concerneva i controlli (e non la mera liquidazione) delle domande di definizione delle liti pendenti presentate in base al d.l. 17 settembre 1994, n. 538, non convertito in legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/09/1994 num. 538, Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., DPR 28/09/1994 num. 591 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)