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Sez. 5, Sentenza n. 1231 del 19/01/2007 (Rv. 596508 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti pendenti ex art. 2 - quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Termine per la comunicazione sull'istanza del contribuente fissato all'ufficio dall'art. 6 del regolamento approvato con d.P.R. n. 591 del 1994 - Natura perentoria - Esclusione - Dovere di osservanza nella specie - Espressa ipotesi di esclusione - Ricorrenza - Violazione del principio di affidamento del contribuente - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596508-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, con riguardo alla chiusura delle liti pendenti prevista dall'art. 2-quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, la previsione della natura perentoria del termine, di cui all'art. 6, comma 3, del regolamento reso col d.P.R. 28 settembre 1994, n. 591, per la comunicazione, da parte dell'ufficio, dell'insussistenza dei presupposti per la definizione, con conseguente decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'esercizio del potere di reiezione dell'istanza di condono, oltre a non essere contenuta nella norma regolamentare, non si ricava dalla disciplina legislativa della materia, nella quale non si riscontra alcun limite temporale alla comunicazione sull'istanza del contribuente. L'osservanza del termine posto dal comma 3 dell'art. 6 del regolamento è, del resto, espressamente esclusa, dal successivo comma 6, per le istanze relative a liti fiscali, come quella oggetto della controversia di specie, di valore superiore a lire 20 milioni. Una volta venuta meno la necessità per l'amministrazione di osservare il detto termine regolamentare, in presenza di una comunicazione tardiva sull'istanza di condono proposta, non è configurabile la violazione del principio di affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale dà luogo ad una situazione tutelabile quando sia caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c)dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono. L'entità della pretesa fiscale, superiore ai 20 milioni di lire, non consentiva, infatti, nella specie, di considerare come apparente il silenzio-assenso sulla definizione della lite pendente, per non essere seguita la risposta dell'ufficio nel termine fissato dal comma 3 dell'art. 6 del regolamento del 1994, in quanto il successivo comma 6 ne escludeva espressamente l'osservanza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, DPR 28/09/1994 num. 591 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)