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Sez. L, Sentenza n. 290 del 12/01/2000 (Rv. 532807 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Nell'associazione in partecipazione - Contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa dell'associato e contratto di lavoro subordinato con partecipazione agli utili - Distinzione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532807-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO

In tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa, la riconducibilità del rapporto all'uno o all'altro degli schemi predetti esige un'indagine del giudice del merito (il cui accertamento, se adeguatamente e correttamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità) volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante in relazione al potere dell'associato di controllo sulla gestione economica dell'impresa, e l'esistenza per quest'ultimo di un rischio di impresa, il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione, più ampio del generico potere dell'associante d'impartire direttive ed istruzioni al cointeressato, oltre alla salvezza del diritto alla retribuzione minima proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato. (Nella specie l'attrice era addetta ad una elementare e ripetitiva operazione produttiva; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., ha qualificato come di lavoro subordinato il rapporto in questione, caratterizzato dai corrispondenti poteri organizzativi e gerarchici del datore di lavoro, dall'assenza di un suo obbligo di rendiconto, e da una determinazione della retribuzione collegata non già agli utili, e neanche al fatturato, dell'impresa, ma semplicemente alla quantità di lavoro eseguito in relazione a determinate percentuali di prezzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2549

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)