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Sez. L, Sentenza n. 1420 del 04/02/2002 (Rv. 552052 - 01)

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Natura giuridica - Contratto sinallagmatico con aspetti di aleatorietà - Configurabilità - Finalità parzialmente analoghe a quelle del contratto di società - Sussistenza - Pattuizione a favore dell'associato di compenso correlato agli utili di impresa e non ai ricavi - Necessità - Fattispecie relativa alla qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato o di associazione in partecipazione.
Stato
decisa il 2002-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552052-01

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel contratto di associazione in partecipazione, che mira, nel quadro di un rapporto sinallagmatico con elementi di aleatorietà, al perseguimento di finalità in parte analoghe a quelle dei contratti societari, è elemento costitutivo essenziale, come si evince chiaramente dall'art. 2549 cod. civ., la pattuizione a favore dell'associato di una prestazione correlata agli utili dell'impresa, e non ai ricavi, i quali ultimi rappresentano in se stessi un dato non significativo circa il risultato economico effettivo dell'attività dell'impresa. (Principio enunciato in controversia relativa alla qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato o di associazione in partecipazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2549

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)