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Sez. L, Sentenza n. 6038 del 20/05/1992 (Rv. 477283 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Festività | Soppressione ex art. 1 legge n. 54 del 1977 - Disciplina economico normativa - Devoluzione alla contrattazione collettiva di settore - Fattispecie relativa a contratto collettivo includente le festività civili del 2 giugno e del 4 novembre fra quelle non soppresse.
Stato
decisa il 1992-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477283-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Festività

L'art. 1 della legge 5 marzo 1977 n. 54 - il quale ha disposto, al primo comma, che cessano di essere considerati festivi agli effetti civili i giorni delle cinque festività religiose ivi indicate e, al secondo comma, che cessano di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre - ha un'efficacia abrogativa generale, nel senso della pura e semplice soppressione di dette festività, comprese quelle civili sopra indicate, essendo in contrario irrilevante che di queste la stessa norma abbia conservato (ma, rispettivamente, alla prima domenica di giugno e di novembre) la celebrazione. Pertanto, essendo tutti i giorni succitati divenuti lavorativi (con la correlativa impossibilità di richiamare la normativa dettata dalle leggi n. 260 del 1949 e n. 90 del 1954), la disciplina economico-normativa degli stessi è riservata alla contrattazione collettiva di settore (da interpretare nel rispetto dei canoni dettati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ.), essendo esclusa l'applicabilità dell'accordo interconfederale 26 gennaio 1977 con riguardo ad un datore di lavoro non aderente alla Confindustria. (Nella specie, la S.C., cassando l'impugnata sentenza, l'ha censurata, in particolare, per aver essa ritenuto che l'art. 28 del contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dagli enti gestori della formazione professionale includesse le festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre fra le festività non soppresse per le quali, se cadenti di domenica o in altri giorni festivi, la stessa disposizione prevedeva il trattamento retributivo di cui alla legge n. 90 del 1954).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Legge 27/05/1949 num. 260 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 CORTE COST., Legge 05/03/1977 num. 54 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)