Sez. L, Sentenza n. 17724 del 29/08/2011 (Rv. 618806 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ | Soppressione ex art. 1 legge n. 54 del 1977 - Disciplina economico normativa - Devoluzione alla contrattazione collettiva di settore - Fattispecie relativa a contratto collettivo includente le festività civili del 2 giugno e del 4 novembre fra quelle non soppresse.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ
L'art. 1 della legge 5 marzo 1977 n. 54 - il quale ha disposto, al primo comma, che cessano di essere considerati festivi agli effetti civili i giorni delle cinque festività religiose ivi indicate e, al secondo comma, che cessano di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre - ha un'efficacia abrogativa generale, nel senso della pura e semplice soppressione di dette festività, comprese quelle civili sopra indicate, essendo in contrario irrilevante che di queste la stessa norma abbia conservato (ma, rispettivamente, alla prima domenica di giugno e di novembre) la celebrazione. Pertanto, essendo tutti i giorni succitati divenuti lavorativi, deve escludersi la possibilità di richiamare la normativa dettata dalle leggi n. 260 del 1949 e n. 90 del 1954, e la loro disciplina economico-normativa è riservata alla contrattazione collettiva di settore. (Nella specie, la S.C. ha evidenziato che i fatti di causa erano precedenti all'entrata in vigore della legge 20 novembre 2000, n. 336, la quale ha ripristinato la festività nazionale del 2 giugno).
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 CORTE COST., Legge 05/03/1977 num. 54 art. 1, Legge 20/11/2000 num. 336, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)