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Sez. 2, Sentenza n. 5 del 04/01/1969 (Rv. 337780 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - USO DELLA COSA COMUNE A SERVIZIO DI COSA DI PROPRIETA ESCLUSIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337780-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - USO DELLA COSA COMUNE A SERVIZIO DI COSA DI PROPRIETA ESCLUSIVA - ESCLUSIONE.*

Il partecipante al condominio non puo servirsi della cosa comune a beneficio di un immobile di sua esclusiva proprieta, in quanto tale uso comporterebbe necessariamente l'assoggettamento a una o piu servitu anche delle quote ideali degli altri partecipanti, del cui consenso non sarebbe possibile fare a meno, ossia altererebbe la destinazione della cosa comune. (V 2355-67, massima n 329611 2172-67, massima n 329320).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1139, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)