Sez. 1, Sentenza n. 6840 del 16/06/1995 (Rv. 492899 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA | Carni bovine e suine, prodotti agricoli e lattiero caseari- Importazioni da paesi membri e da paesi estranei alla Comunità Economica Europea - Assoggettabilità al pagamento di diritti per servizi amministrativi - Limiti temporali - Rimborso di tali diritti - Ammissibilità - Condizione - Prova.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA
In tema di rimborso di diritti per servizi amministrativi che si assumono indebitamente corrisposti a seguito di importazioni di carni bovine e suine, nonché prodotti agricoli e lattiero caseari, occorre distinguere le importazioni da pesi estranei alla comunità economica europea da quelle provenienti da paesi membri della comunità. Quanto alle prime, per quelle anteriori al 30 giugno 1968 tali diritti non sono dovuti soltanto per le merci comprese nella lista originaria XXVII allegata all'accordo G.A.T.T., mentre sono dovuti per le merci incluse in liste successive; per quelle posteriori al 30 giugno 1968, data della "comunitarizzazione", tali diritti non sono dovuti in alcun caso; per merci provenienti dalla comunità europea, anche prima della abrogazione disposta con legge 24 giugno 1971 n. 447, tali diritti non sono dovuti per le merci rientranti nell'organizzazione comune del mercato agricolo della C.E.E. mentre, nella ipotesi di inapplicabilità dei regolamenti C.E.E. relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo, detti diritti non sono dovuti soltanto a decorrere dall'1 luglio 1968. Il rimborso di tali diritti richiede altresì che non si sia verificata la traslazione del tributo, la cui prova per le merci di provenienza extracomunitaria importate prima del 30 giugno 1968 deve essere data documentalmente dall'importatore (art. 19 D.L. n. 688 del 1982), mentre per quelle importate successivamente e per le merci di provenienza comunitaria è invece a carico dell'amministrazione (art. 29 legge n. 428 del 1990).
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 22/12/1967, Legge 24/06/1971 num. 447, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)