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Sez. U, Sentenza n. 5009 del 08/10/1984 (Rv. 436850 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALLA IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - TARIFFA DOGANALE - IN GENERE - NORME DELL'ACCORDO GATT - DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DEI DIRITTI ED IMPOSTE PERCEPITI ALLA IMPORTAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - MERCI NON INCLUSE NELLE LISTE ALLEGATE ALL'ACCORDO - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI EX LEGGE N. 330 DEL 1950 - RISCOSSIONE - AMMISSIBILITÀ - INCLUSIONE DELLE MERCI STESSE IN LISTE SUCCESSIVE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436850-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALLA IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - TARIFFA DOGANALE - IN GENERE - NORME DELL'ACCORDO GATT - DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DEI DIRITTI ED IMPOSTE PERCEPITI ALLA IMPORTAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - MERCI NON INCLUSE NELLE LISTE ALLEGATE ALL'ACCORDO - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI EX LEGGE N. 330 DEL 1950 - RISCOSSIONE - AMMISSIBILITÀ - INCLUSIONE DELLE MERCI STESSE IN LISTE SUCCESSIVE - IRRILEVANZA.*

L'art. 2 dell'accordo GATT sulle tariffe doganali, reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n. 295, che prevede il divieto di aggravamento dei diritti doganali e degli altri diritti od imposte percepite all'importazione od in occasione dell'importazione, riguarda le sole merci incluse nelle liste allegate all'accordo medesimo, e, cioè, per l'Italia, la lista ventisettesima approvata con il protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949 (posto in vigore della citata legge n. 295 del 1950). Ne consegue che sulle altre merci provenienti dall'area GATT legittimamente vengono riscossi i diritti per servizi amministrativi, istituiti con la legge 15 giugno 1950 n. 330 (e poi abrogati con la legge 24 giugno 1971 n. 447), anche dopo l'inclusione delle merci medesime in liste successive (protocollo di torquay del 1951 e lista xl-CEE), giacché tale inclusione, se estende ad esse "ex nunc" l'indicato divieto di aggravamento, lascia fermo il regime doganale operante alla relativa data. (V 6737/83, mass n 431455; (V 2398/81, mass n 413161; (V 3616/76, mass n 382360).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 2, Tratt. Internaz. 10/10/1949, Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 15/06/1950 num. 330, Legge 24/06/1971 num. 447

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)