Sez. 1, Ordinanza n. 6665 del 20/03/2026 (Rv. 677886-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Eccezione di prescrizione del credito - Proponibilità per la prima volta nel giudizio di reclamo - Esclusione - Limiti. PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
L'eccezione di prescrizione del credito è un'eccezione in senso stretto influente sulla legittimazione dell'istante, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019, con la conseguenza che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di reclamo, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 14 del 2019, a meno che la mancata partecipazione del debitore al
procedimento di apertura della liquidazione giudiziale sia dipesa dalla violazione delle norme sul contraddittorio.
Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 37 com. 2, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 51, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)