Sez. 1, Ordinanza n. 12131 del 06/05/2024 (Rv. 670978-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Procedimento prefallimentare - Incompetenza per territorio - Art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze - Proposizione per la prima volta in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. - Tardività - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di dichiarazione di fallimento, l'incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall. deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti, secondo quanto previsto dall'art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare; conseguentemente, l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento deve ritenersi tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado.
Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)