Sez. 3, Sentenza n. 4235 del 19/02/2008 (Rv. 601855 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente - Art. 6, comma secondo del d.lgs. n. 626, come novellato dall'art. 4 del d.lgs. n. 242 del 1996 - Divieto - Esclusione - Necessità delle certificazioni e degli altri documenti previsti dalla legge - Sussistenza.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di locazione finanziaria, l'art. 6, comma secondo, del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, come novellato dall'art. 4 del d.lgs. 19 marzo 1996 n. 242, non vieta più la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente (come, invece, previsto prima della novella), ma si limita a stabilire che chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 6 com. 2, Decreto Legisl. 19/03/1996 num. 242 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)