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Sez. 3 - , Ordinanza n. 32783 del 13/12/2019 (Rv. 656522 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente - Art. 23, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008 - Divieto - Esclusione - Necessità delle certificazioni e degli altri documenti previsti dalla legge - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656522-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di locazione finanziaria, l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008, come già previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 242 del 1996, non vieta più la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente, ma si limita a stabilire che chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 23 com. 2, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 6 com. 2, Decreto Legisl. 19/03/1996 num. 242 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)