Sez. 3, Sentenza n. 1705 del 08/07/1967 (Rv. 328543 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL NON IMPUTATO - RESPONSABILE CIVILE - PARTECIPAZIONE O NON PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE AL GIUDIZIO PENALE - DIFFERENZE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL NON IMPUTATO - RESPONSABILE CIVILE - PARTECIPAZIONE O NON PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE AL GIUDIZIO PENALE - DIFFERENZE.*
Qualora il responsabile civile abbia partecipato al giudizio penale, anche se sia rimasto contumace, la pronunzia penale spiega la sua efficacia nel processo civile in via diretta, negli stessi termini in cui spiega efficacia nei confronti dell'imputato condannato o assolto per concessione del perdono giudiziale. Pertanto, in tale situazione processuale, il responsabile civile non puo nemmeno discutere se debba rispondere del fatto illecito altrui a norma della legge civile, dovendosi ritenere preclusa tale questione dalla sentenza di condanna, pronunciata anche a suo carico dal giudice penale. Qualora, invece, il responsabile civile non abbia partecipato al giudizio penale, il giudicato penale spiega efficacia in via riflessa, rimanendo impregiudicata la questione se il responsabile civile debba rispondere, a norma delle leggi civili, del danno cagionato dal reato, in quanto, in tale ipotesi, l'autorita del giudicato penale concerne soltanto la sussistenza del fatto, la sua illiceita e la responsabilita del condannato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)