Sez. 3, Sentenza n. 258 del 19/01/1977 (Rv. 383780 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CAUSE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - INAPPLICABILITA - CAUSA DI IMPUGNAZIONE DEL CAPO DELLA SENTENZA RELATIVA A DOMANDA RICONVENZIONALE DISTINTA DALLA QUESTIONE DI OPPOSIZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CAUSE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - INAPPLICABILITA - CAUSA DI IMPUGNAZIONE DEL CAPO DELLA SENTENZA RELATIVA A DOMANDA RICONVENZIONALE DISTINTA DALLA QUESTIONE DI OPPOSIZIONE.*
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dalla legge n 742 del 1969, non e applicabile in relazione alle cause di opposizione all'esecuzione, le quali debbono essere trattate anche in periodo feriale, a norma dell'art 92 dell'ordinamento giudiziario del 1941. Detta inapplicabilita sussiste anche per quanto attiene all'impugnazione del capo della sentenza resa nel giudizio di opposizione, col quale si pronunci su domanda riconvenzionale (nella specie, diretta alla Determinazione del debito) del tutto distinta dall'opposizione medesima.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)