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Sez. 3, Sentenza n. 3688 del 15/02/2011 (Rv. 616763 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Opposizione all'esecuzione - Domanda riconvenzionale subordinata volta, nel caso di accoglimento dell'opposizione, ad ottenere un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo - Rigetto dell'opposizione - Sospensione dei termini feriali - Applicabilità al termine per impugnare - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616763-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)

Il giudizio di opposizione all'esecuzione non è soggetto alla sospensione feriale dei termini, nemmeno quando l'opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata finalizzata ad ottenere, nel caso di accoglimento dell'opposizione, la condanna del debitore opponente al medesimo credito portato dal titolo esecutivo, se tale domanda non sia stata presa in esame dal giudice a causa del rigetto dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)