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Sez. 1, Ordinanza n. 567 del 28/03/1969 Cc. (dep. 05/07/1969) Rv. 112136 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO- EFFETTO DEVOLUTIVO - APPELLO - CAUSE DI IMPROCEDIBILITA- CAUSE DI NON PUNIBILITA - ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA- REMISSIONE DI QUERELA - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO IN PENDENZA DI APPELLO - COMPETENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112136-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO- EFFETTO DEVOLUTIVO - APPELLO - CAUSE DI IMPROCEDIBILITA- CAUSE DI NON PUNIBILITA - ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA- REMISSIONE DI QUERELA - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO IN PENDENZA DI APPELLO - COMPETENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*

Per l'art.578 cod.proc.pen. il giudice che ha emessa la sentenza di condanna e competente a dichiarare estinto il reato soltanto in Sede di esecuzione, cioe soltanto quando la sentenza e diventata irrevocabile. Ove invece avverso la sentenza e stato proposto appello, la cognizione del procedimento - per l'effetto devolutivo proprio di quel mezzo di impugnazione - spetta al giudice competente a conoscere del gravame, anche ai soli fini dell'applicazione di una delle cause di non punibilita previste dall'art.152 cod.proc.pen., tra le quali rientra quella di Estinzione del reato per remissione della querela.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Pen. art. 152, Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)