Sez. 1, Sentenza n. 3631 del 06/11/1986 Cc. (dep. 22/12/1986) Rv. 174689 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - QUESTIONI PROPONIBILI - CAUSE ESTINTIVE DEL REATO INTERVENUTE PRIMA DEL GIUDICATO - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI PRESCRIZIONE.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - QUESTIONI PROPONIBILI - CAUSE ESTINTIVE DEL REATO INTERVENUTE PRIMA DEL GIUDICATO - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI PRESCRIZIONE.*
L'art. 578 cod. proc. pen. (declaratoria d'Estinzione del reato o della pena) non costituisce una deroga al principio generale di intangibilità del giudicato e del suo effetto preclusivo, poiché si riferisce a vicende estintive del reato o della pena verificatesi successivamente alla sentenza irrevocabile. Pertanto, ove per qualsiasi causa un reato estinto per sopravvenuta prescrizione non sia dichiarato tale e dia luogo ad una pronuncia di condanna divenuta definitiva per difetto di impugnazione o perché questa sia dichiarata inammissibile, la statuizione emessa è intangibile in virtù del giudicato formatosi su di essa. (V mass n 112136; (Conf mass n 171521; (Conf mass n 138211).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)