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Sez. 5, Sentenza n. 24251 del 18/11/2011 (Rv. 620349 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI | Investimenti nelle aree svantaggiate - Credito di imposta - Fruizione - Condizioni - Abrogazione, ad opera della legge n. 289 del 2002, degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 253 del 2002, prima della scadenza dei termini per la conversione in legge - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620349-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI

L'art. 62, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha disposto l'abrogazione degli articoli 1 e 2 del d.legge 12 novembre 2002, n. 253, prima della scadenza dei termini per la conversione in legge, facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici già sorti, ha soltanto impedito la protrazione dell'efficacia provvisoria delle predette disposizioni fino al termine naturale della mancata conversione in legge, senza alcuna applicazione retroattiva di disposizioni tributarie, vietata dall'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212; ne consegue che, in base alla clausola di salvezza degli effetti prodottisi nel vigore del decreto-legge non convertito, legittimamente l'Amministrazione finanziaria provvede al recupero del credito di imposta utilizzato dal contribuente in compensazione, nonostante la sospensione della fruizione disposta con il citato d.legge n. 253 del 2002.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 62 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 12/11/2002 num. 253 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 12/11/2002 num. 253 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)