Sez. 5, Sentenza n. 3948 del 19/02/2014 (Rv. 630061 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI | Credito di imposta ex art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Concorrenza alla formazione del reddito imponibile - Esclusione - Utilizzabilità come strumento di pagamento tramite compensazione ex art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997 - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI
In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il credito d'imposta maturato in favore del contribuente ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pur dovendo essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non è incluso nell'imponibile, e, perciò, può essere utilizzato solo come "strumento" di pagamento a mezzo della "compensazione" prevista dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, atteso che, il meccanismo previsto dal combinato disposto delle norme citate assolve alla duplice finalità di evitare il successivo trascinamento e rimborso del credito fiscale derivato dall'agevolazione e ne impone l'immediata utilizzazione quale "strumento" di pagamento, anche ai fini di assicurare certezza al bilancio statale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 com. 1 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)