diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 22282 del 07/05/2024 Ud. (dep. 03/06/2024) Rv. 286663-02

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE | Contratto di partenariato pubblico privato - Organismo di diritto pubblico o società mista ex art. 4, comma 2, lett. c), d.lgs. 175 del 2016 di uno dei soggetti interessati - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286663-02

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, avente ad oggetto la designazione della parte privata in un rapporto di partenariato pubblico privato, è necessario che almeno uno dei soggetti coinvolti nella operazione possa essere qualificato come organismo di diritto pubblico o, in mancanza dei relativi requisiti, quale società a partecipazione mista, costituita allo specifico fine di gestire una operazione di partenariato pubblico ex art. 4, comma 2, lett. c), d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tali ipotesi, il rapporto rientra nel novero dei contratti soggetti alla procedura di evidenza pubblica per la selezione del contraente, sicché è individuabile quale oggetto di mercimonio un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Cod. Pen. art. 319, Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)