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Sez. 6, Sentenza n. 44142 del 24/05/2023 Ud. (dep. 02/11/2023) Rv. 285366-02

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE | Attività discrezionale della pubblica amministrazione - Corruzione propria - Configurabilità - Presupposti - Violazione delle regole che disciplinano l’esercizio del potere - Soddisfazione del solo interesse del privato corruttore.
Stato
decisa il 2023-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285366-02

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'accettazione da parte del pubblico agente di una indebita remunerazione per l'esercizio di un potere discrezionale non implica necessariamente l'integrazione del delitto di corruzione propria, dovendosi accertare che egli, violando le regole che disciplinano l'esercizio del potere, abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore, sicché, qualora l'atto compiuto abbia comunque perseguito l'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, e non sia stato violato alcun dovere specifico, è configurabile il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione.

Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)