Sez. 1, Sentenza n. 969 del 18/02/1989 (Rv. 461952 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - IN GENERE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - IN GENERE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Al fine dell'Invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico che facesse venir meno, in modo totale ed assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare, anche mediante elementi indiziari, che tali facoltà fossero perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente. Il convincimento del giudice del merito circa l'esistenza della incapacità di intendere e di volere del soggetto nel momento dell'atto costituisce un apprezzamento di fatto, che si sottrae a qualsiasi controllo in Sede di legittimità, qualora sia sorretto da motivazione esente da vizi logici e da errori giuridici. (V 6271/86; (V 4955/85).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 1425
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)