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Sez. L, Sentenza n. 2156 del 16/03/1990 (Rv. 465970 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AI BENEFICI EX CONTRATTO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1979 PREVISTI PER I LAUREATI IN ECONOMIA E COMMERCIO E NON PER QUELLI IN SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI.*
Stato
decisa il 1990-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465970-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AI BENEFICI EX CONTRATTO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1979 PREVISTI PER I LAUREATI IN ECONOMIA E COMMERCIO E NON PER QUELLI IN SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI.*

L'interpretazione delle Disposizioni collettive di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile in Sede di legittimità per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (nella specie, la suprema Corte, ha censurato l'impugnata sentenza, la quale, valorizzando indebitamente l'equipollenza sancita dalla legge 8 gennaio 1979 n. 10, aveva ritenuto che, ai fini delle fruizioni dei benefici previsti dagli artt. 19 e 20 del contratto collettivo 1 agosto 1979, la laurea in scienze economiche e sociali fosse equiparabile a quella in economia e commercio, espressamente considerata dal testo contrattuale). (V 6524/88, mass n 460848; (V 3216/87, mass n 452279).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 01/08/1979 num. 19, Contr. Coll. 01/08/1979 num. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)