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Sez. 1, Sentenza n. 4258 del 06/10/1977 (Rv. 387890 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - RAPPORTI PATRIMONIALI - FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRONUNCIA DI DIVORZIO - REGOLAMENTO APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1977-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387890-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - RAPPORTI PATRIMONIALI - FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRONUNCIA DI DIVORZIO - REGOLAMENTO APPLICABILE.*

Fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, e della sua annotazione nei registri dello stato civile, dalla quale decorre l'assegno di divorzio (artt 5 e 10 della legge 1 dicembre 1970 n 898), i rapporti patrimoniali fra coniugi restano regolati dai provvedimenti emessi in Sede di separazione giudiziale, o dagli accordi intervenuti fra le parti, nell'ipotesi di separazione di fatto, ovvero dai provvedimenti temporanei ed urgenti adottati in pendenza del giudizio di divorzio (art 4 quinto comma della citata legge). (V 3988/75, mass n 378287).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)